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Ordinanza — n. 35572/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for attempted burglary as they merely repeat lower court errors without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals filed by Gabrieli and Gabrielli inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding the specific roles of each defendant in the attempted burglary. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level and failed to engage with the essential reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Appeals must provide specific, argumentative criticism distinct from lower court errors and must directly confront the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive grievances ratio decidendi attempted burglary joint liability legal costs Cassazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse delle due citate imputate sono stati proposti ricorsi con atto congiunto fondanti su un motivo (dì seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 614 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELI GLEDIS nato a TRENTO il 12/08/1996 GABRIELLI SAMANTA nato a PESCIA il 30/05/1972 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di Gledis Gabrieli e Samanta Gabrielli per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro e Stella Gabrielli.

2. Nell'interesse delle due citate imputate sono stati proposti ricorsi con atto congiunto fondanti su un motivo (dì seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella qualificazione giuridica dei fatti. Gledis Gabrieli, in tesi difensiva, con l'intento di vendere degli oggetti (dei «centrini»), «dopo aver trovato la porta dell'abitazione aperta, faceva accesso nell'atrio», mentre Samanta Gabrielli, con il medesimo intento, avrebbe fatto accesso nell'abitazione e «veniva trovata» dalla persona offesa «nei pressi della camera da letto, nella quale, tuttavia, non veniva ritrovato nulla in disordine», con la conseguenza per cui, in assenza di altre circostanze fattuali, si sarebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dall'art. 614 cod. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 3 e s. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (a pag. 4 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

4. Fermo restando quanto innanzi, di per sé fondante l'inammissibilità dell'impugnazione, i ricorsi sono altresì inammissibili in virtù del mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, Gledis Gabrieli, per come emerge dall'imputazione oltre che dalla c.d. «doppia conforme» di condanna, è stata ritenuta, delle tre corree, quella deputata alla guida della vettura per assicurare la fuga dopo il furto, non avendo fatto accesso all'interno dell'abitazione, diversamente da Samanta Gabrielli, giunta fino alla camera da letto, e da Stella Gabrielli, rimasta sull'uscio dell'abitazione con funzione di «palo».

Quanto poi a entrambe le imputate deve evidenziarsi che í ricorsi non confrontano il loro dire con la motivazione della sentenza che valorizza, al fine di escludere la mera violazione di domicilio, il rinvenimento di Samanta Gabrielli addirittura già nella camera da letto da parte della persona offesa insospettita da rumori. Oltre a quanto innanzi è stato valutato il mancato rinvenimento nella disponibilità delle corre dei beni oggetto di presunta vendita (i «centrini») e il rinvenimento con sequestro di torcia, chiave inglese, bastone, martello, coltello da cucina e «chiave smonta bulloni» a punta del tipo «piede di porco».

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso