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Ordinanza — n. 35563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper filing and exclusion of acquittal grounds post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rinzivillo Giovanni inadmissible for failing to comply with mandatory defense representation rules and because the alleged ground no longer permits cassation review. The appellant argued the lower court lacked proper motivation for not issuing an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the 2017 legislative reform, appeals against sentencing judgments can only address specific issues like legal qualification or penalty legality, excluding arguments regarding the absence of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, della L. 23 giugno 2017 n. 103; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if filed without a registered defense attorney and if they rely on grounds excluded by the 2017 reform, such as the lack of a pronouncement of acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense representation acquittal grounds cassation reform procedural violation diritto di non autoincriminarsi delitto contro l'ambiente pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Rinzivillo Giovanni ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a fare ricorso a mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge.
Art. 1, comma 51, della L. 23 giugno 2017 n. 103
In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 111 Cost.
Art. 125, comma 3, Cost.
artt. 111 Cost
in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a fare ricorso a mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rinzivillo Giovanni nato a GELA il 10/06/1988 avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Gela Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.11 G.I.P. del Tribunale di Gela, con sentenza del 21 maggio 2025, ha applicato a Rinzivillo Giovanni, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen., in relazione al furto in abitazione commesso in concorso con Ascia Carmelo, Rinella Diego e Morello Nicolò, in data 28 gennaio 2023, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone.

2. Rinzivillo Giovanni ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a fare ricorso a mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 11 ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli arti. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.21n ogni caso, il motivo dedotto è inammissibile in quanto, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come dedotto nel caso in esame.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO LUIGI BRANDA UGO BELLINI y VCJ/U ' -12.5 1-7:4Th