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Ordinanza — n. 35558/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying specific criminal provisions regarding electricity theft and sentencing, citing economic hardship and lack of public exposure. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new, specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific, arguable criticisms distinct from those already rejected; generic repetitions of prior grievances render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of prior grievances failure to address ratio decidendi court costs and fine gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellofiore
sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, Macrì
281440 - 01; sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, Macrì, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO MASSIMO nato a BIANCAVILLA il 24/02/2003 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di Massimo Gennaro per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., avente a oggetto energia elettrica.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la responsabilità dell'imputato ritenendo accertata la fattispecie all'atto del controllo eseguito nel settembre 2022 presso l'immobile da lui abitato dal precedente mese di marzo ma con riferimento al quale già dal 2017 sarebbero risultate erogazioni discontinue di energia elettrica.

Parimenti errata sarebbe la motivazione per aver ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 131-bis, cod. pen. per limiti di pena, rilevando in termini ostativi non il massimo edittale bensì il minimo edittale di due anni. Lo stesso dicasi quanto al trattamento sanzionatorio, determinato sin dal primo grado in quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa in considerazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In tesi difensiva la pena sarebbe eccessiva, anche in considerazione dell'aver agito l'imputato in forza di un grave stato di disagio economico e familiare.

A dire del ricorrente, peraltro, i giudici di merito, anche in considerazione dell'assenza dell'esposizione a pubblica fede essendo il contatore interno all'abitazione, avrebbero dovuto escludere le contestate aggravanti e ritenere sussistente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Ciò in ragione dell'essere in funzione all'atto del controllo solo il frigorifero e l'illuminazione e la determinazione da parte della società erogatrice solo in via presuntiva dell'importo da pagare.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 1 della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 1 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

4. A quanto innanzi, di per sé fondante l'inammissibilità dell'impugnazione, si aggiungono ulteriori e autonomi profili d'inammissibilità delle censure in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «Amato»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

I giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», hanno ritenuto sussistente la responsabilità in capo all'imputato in ragione dell'accertato utilizzo dell'energia elettrica all'interno dell'immobile da lui abitato da marzo 2022 alla data del sopralluogo (settembre 2022), nonostante risultasse formalmente privo di fornitura di energia elettrica sin dal detto mese di marzo. Altrettanto correttamente è stato ritenuto accertato come commesso dal prevenuto il furto di energia elettrica come contestato, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio (e non esposto a pubblica fede come invece sostenuto dal ricorrente).

Ciò in ragione dell'accertato allaccio abusivo alla rete Enel, con conseguente distrazione finale dell'energia dal pubblico servizio, del quale lo stesso prevenuto se ne è consapevolmente avvalso, indipendentemente dalla circostanza, peraltro non ritenuta emergente dagli atti, per cui si sarebbe in ipotesi potuto trattare di allaccio materialmente realizzato da altri (si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, dep. 2022, Bellofiore, Rv. 281440 - 01; sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, Macrì, Rv. 285422 - 01). Parimenti dicasi:

a) quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, in quanto esclusa per l'accertata sottrazione di energia operata per usi domestici per diversi mesi (marzo-settembre 2022);

b) in ordine alla commisurazione giudiziale della pena, determinata in entità notevolmente inferiore alla media edittale e prossima al minimo, e in merito all'esclusione della particolare tenuità del fatto, motivata anche in ragione della durata della sottrazione e ostando comunque il minimo edittale di tre anni di reclusione previsto per il furto pluriaggravato dall'art. 625, comma 2, cod. pen.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d