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Ordinanza — n. 35553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical comparison with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to critically engage with the arguments presented in the appealed appellate decision. The appellant merely reiterated the same criticisms regarding the aggravated circumstance of theft of electricity that had already been thoroughly addressed and rejected in the second instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without providing a critical comparison with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical comparison reiteration of rejected arguments theft of electricity aggravated procedural costs and fine diritto di ottenere una decisione ritardo ingiustificato declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 625 n.
Art. 364 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, Russo
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fiorito Lina Gloria nato a MARSALA il 01/11/1951 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 1 dicembre 2023 con cui Fiorito Una Gloria era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di-furto aggravato di energia elettrica.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen., essendo stata ritenuta erroneamente contestata in fatto l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi. È contestata altresì la possibilità per il pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante, una volta che sia inutilmente decorso il termine per proporre querela.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato (cfr. p.

7. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In ogni modo, con riferimento al caso di specie, trova troncante applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (cfr.

Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844- 01; nella cui fattispecie è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Presidente Il Consigliere estensore Lì UGO BELLINI FRANCESCO L