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Ordinanza — n. 35548/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural violations in criminal DNA evidence case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that lower courts illogically evaluated fragmented and contradictory evidence regarding his criminal responsibility. The court rejected this, noting that the appellate court correctly relied on unique DNA profiling results from technical investigations to establish guilt, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters of reconstruction; appeals must identify specific procedural violations, not merely disagree with the logical assessment of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal procedure review DNA evidence evaluation procedural violation requirement factual re-evaluation prohibition credito lombard lesione personale semplice causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lombardo Giuseppe nato a ERICE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 24 aprile 2023, che aveva dichiarato Lombardo Giuseppe responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base di elementi probatori valutati in modo illogico, frammentario e contraddittorio.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente rilevato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione-Mei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

I giudici di merito hanno infatti valorizzato le risultanze delle indagini tecniche espletate dal RIS di Messina, che hanno consentito di individuare, attraverso l'analisi del DNA estratto dalla traccia ematica rinvenuta all'interno dell'autovettura in cui è stato consumato il furto dell'autoradio, un profilo genotipico corrispondente a quello dell'imputato. Tale profilo è emerso in modo univoco nel corso di tre distinte indagini tecniche. La relazione dattiloscopica della Polizia Scientifica ha confermato che le tracce ematiche rilevate sui luoghi risultano appartenere con certezza all'imputato.

Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell'atto di appello e vagliate dalla Corte d'Appello, oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere est