Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35545/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35545/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAVITA MARIO JUNIOR nato a CASERTA il 03/10/1986 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Mario Junior Maravita per violazione degli artt. 186, commi 1, 2, lett. c, e 2-bis, e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto contro l'ambiente costi ambientali considerazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di elementi fattuali astrattamente rilevanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAVITA MARIO JUNIOR nato a CASERTA il 03/10/1986 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Mario Junior Maravita per violazione degli artt. 186, commi 1, 2, lett. c, e 2-bis, e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in marito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, per non aver i giudici di merito valorizzato la condotta processuale del prevenuto e la risalenza del tempo del precedente penale non specifico.

3. Il ricorso è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di elementi fattuali astrattamente rilevanti ex art. 62-bis cod. pen.

4. Occorre rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis:

Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura, laddove non si confronta con i richiamati principi regolanti la materia, nonché il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «Amato»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Oltre a escludere elementi positivamente apprezzabili ai fini di una riduzione del trattamento sanzionatorio, come detto, ragione di per sé sufficiente per l'esclusione delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno difatti valorizzato, ancorché in negativo, la condotta di vita anteatta dell'imputato in quanto gravato da precedente in materia di armi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C