Criminal appeal dismissed as inadmissible; appellate court's discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances is not subject to cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Capricci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Capricci challenged the appellate court's decision to treat generic mitigating circumstances as equivalent to contested aggravating factors, arguing this reasoning was illogical under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, affirming that the appellate judge's discretionary evaluation of sentencing factors falls outside the scope of cassation review unless it constitutes pure arbitrage or illogical reasoning, which was not present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The discretionary judgment by the appellate court on the balancing of mitigating and aggravating circumstances is not subject to cassation review, provided it is not the result of pure arbitrage or illogical reasoning and is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Capricci Alessio nato a PESCARA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 1 0 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato Capricci Alessio responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624,625, co.1, nn.1 e 7, cod pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, e condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 102,00 di multa.
2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 133 cod.pen., con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3.11 ricorso è inammissibile. Relativamente al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha comparato le circostanze con argomentazioni non illogiche, correttamente evidenziando che l'azione predatoria era stata quasi completamente portata a termine, essendo stata già recisa completamente la marmitta dell'autovettura; che il fatto appariva connotato da significativa intensità del dolo e capacità criminale, considerata la predisposizione dei mezzi idonei al compimento dell'azione; che il prevenuto non era nuovo a "imprese" consimili, essendo stato già condannato per fatto del tutto analogo commesso in data precedente.
4. Il ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e della dosimetria della pena, estranea al sindacato di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 12, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore