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Ordinanza — n. 35541/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Trajkovic Dennis inadmissible due to its generic nature and failure to specifically compare arguments with the lower court's decision. The appellant merely evoked unexamined grievances without pinpointing where the appellate court's reasoning was illogical or contradictory, rendering the review impossible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already examined by the trial court without providing a specific, critical comparison with the lower court's reasoning to demonstrate a violation of law or a defect in motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific comparison defect in motivation procedural costs criminal appeal sindacato di legittimità sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Avverso tale decisione ricorre Trajkovic Dennis, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un puntuale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trajkovic Dennis nato a MONCALIERI il 17/06/1999 avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato Trajkovic Dennis responsabile dei reati di furto in abitazione e di ricettazione, ritenuta l'ipotesi lieve, o con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale decisione ricorre Trajkovic Dennis, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto risulta generico e privo della necessaria specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che, con argomentazioni logiche e congrue, ha confutato le doglianze dell'appellante. Il ricorrente si limita ad evocare genericamente "numerose doglianze disattese dalla Corte territoriale" senza tuttavia indicare con la necessaria precisione quali sarebbero le specifiche censure non adeguatamente esaminate né quale incidenza esse avrebbero sul dispositivo impugnato.

Tale genericità rende impossibile l'esercizio del sindacato di legittimità, in quanto non consente di verificare se effettivamente la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi su questioni decisive o abbia fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un puntuale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Il ricorrente deve infatti indicare specificamente in quale punto la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o manifestamente illogica, non potendosi limitare a una generica contestazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito. Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente esaminato tutte le questioni proposte (sulla qualificazione del fatto in termini di tentativo, sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e sulle generiche), fornendo risposta motivata alle doglianze difensive. Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica e indeterminata richiesta di rivalutazione nel merito, estranea al sindacato di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estens