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Ordinanza — n. 35535/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35535/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità estrinseca dell'appello proposto nell'interesse di Valeriano Accattatis avverso la sentenza di condanna dello stesso per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35535/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il riferimento è: al non minimale valore dei beni sottratti (163,00 euro) e alla loro natura voluttuaria (superalcolici); alle modalità della condotta, caratterizzata da violenza sulle cose al fine di impossessarsi, in concorso con altre persone, di beni esposti alla pubblica fede; all'intensità del dolo, dimostrata dall'essere il prevenuto partito da Torino con commettere il furto ad Asti, oltre che dalla significativa capacità a delinquere, desunta dai numerosi precedenti penali, 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragion dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

Parole chiave

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luogo del reato mutamento della residenza del minore accertamento inesatto dei fatti rinvio del dibattimento mobilità geografica determinazione del domicilio civile

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità estrinseca dell'appello proposto nell'interesse di Valeriano Accattatis avverso la sentenza di condanna dello stesso per il reato di tentato furto aggravato.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo deduce l'erronea applicazione degli art. 591 e 581 cod. proc. pen. (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì:

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.). A fronte di un motivo d'appello non coinvolgente la ritenuta responsabilità dell'imputato bensì il solo trattamento sanzionatorio, il motivo Unito d'i ricorso manifesta la sua aspecificità estrinseca laddove si articola nel senso per cui il giudice, riscontrando un'erronea indicazione delle richieste dell'impugnate, avrebbe dovuto affrontare nel merito le relative questioni in quanto ove la richiesta dell'impugnate si rivolga al proscioglimento o all'assoluzione sarebbe comunque compito del giudice individuare la formula più corretta, tenendo conto della struttura e della funzione del giudizio d'impugnazione, quale ultima possibilità di rivalutazione nel merito.

Parimenti inammissibile è la censura laddove lambisce l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in quanto in termini intrinsecamente aspecifici e meramente avversativi si limita a ritenere errata la declaratoria d'inammissibilità per aspecificità. Il difetto assoluto di specificità della doglianza si apprezza difatti rapportando la censura come innanzi articolata con l'iter logico giuridico seguito dal giudice d'appello. Con motivazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ritenuto aspecifiche le censure relative al trattamento sanzionatorio in relazione a sentenza di primo grado che aveva giustificato lo scostamento della pena base dal minimo edittale oltre che la riduzione di un terzo ex art. 56 cod. pen. valorizzando elementi non specificatamente criticati dall'appellante.

Il riferimento è: al non minimale valore dei beni sottratti (163,00 euro) e alla loro natura voluttuaria (superalcolici); alle modalità della condotta, caratterizzata da violenza sulle cose al fine di impossessarsi, in concorso con altre persone, di beni esposti alla pubblica fede; all'intensità del dolo, dimostrata dall'essere il prevenuto partito da Torino con commettere il furto ad Asti, oltre che dalla significativa capacità a delinquere, desunta dai numerosi precedenti penali, 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragion dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settem