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Ordinanza — n. 35534/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding substitution of prison sentence with home detention due to prior violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute a prison sentence with home detention. The appellant argued the decision was illogical because the lower court relied on a 2020 violation despite evidence of later sentence substitutions. The court rejected this, stating the original violation justified the negative prognosis under Article 58 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 58 I n. 689 del 1981; Art. 47-ter comma 1-bis ord. pen.: The court's discretionary assessment of a negative prognosis for home detention substitution remains valid when based on a prior violation of personal security measures, even if subsequent sentencing changes occurred.

Parole chiave

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substitution of sentence home detention negative prognosis prior violation appeal inadmissibility penal code 1981 discretionary assessment diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp.
Art. 47-ter comma 1-bis ord. pen.
Art. 58 I n. 689 del 1981
L'iter logico-giuridico sotteso all'esercitata discrezionalità quanto all'apprezzamento della negativa valutazione prognostica (di cui all'art. 58 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
artt. 624- bis cod. pen
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di Hayat El Mghili per la fattispecie di cui agli artt. 624- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MGHILI HAYAT ( CUI 03C9JDP ) nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di Hayat El Mghili per la fattispecie di cui agli artt. 624- bis cod. pen.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla non operata sostituzione della pena con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. L'illogicità sarebbe resa manifesta dall'aver la Corte territoriale motivato in ragione della violazione da parte dell'imputata della misura cautelare applicatale con provvedimento del 31 ottobre 2020 nonostante la documentazione agli atti attestante l'avvenuta sostituzione di (diverse) pene detentive con provvedimenti 2023 e del 2024.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta di sostituzione, argomentata in forza dell'intervenuta sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, per rati contro il patrimonio oltre che per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, con sentenza del 31 ottobre 2023 (irrevocabile il 7 novembre 2024) nonché con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 3 aprile 2024 ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. All'esito, con specifica motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito, confrontandosi con i provvedimenti di cui innanzi, quindi finanche con la detenzione disposta ex art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen., hanno valutato come sussistenti fondati motivi per ritenere che l'imputata non adempirà alle prescrizioni impartite.

L'iter logico-giuridico sotteso all'esercitata discrezionalità quanto all'apprezzamento della negativa valutazione prognostica (di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981), difatti, fonda in particolare sull'accertata pregressa violazione da parte della prevenuta della misura cautelare personale, ancorché applicatala con provvedimento del 31 ottobre 2020.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre