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Ordinanza — n. 35531/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kovacevic Suljo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing, but failed to provide the specific legal grounds required by law. The court ruled that the appeal lacked the necessary critical analysis of the lower court's arguments and precise legal reasoning, rendering it procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to contain a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and lacks the precise enumeration of legal grounds justifying the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis procedural requirements non-punishment grounds court costs and fine domanda d'asilo di curdo turco trasferimento Dublino verso la Croazia diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P..
Art. 606, lett. e) c.p.p.
Il ricorrente lamenta inoltre l'eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 C.P
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P..
art. 616 cod.proc.pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kovacevic Suljo nato in KOSOVO il 29/05/1970 avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; \N

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale Monocratico di Verona del 5 giugno 2023 che aveva dichiarato Kovacevic Suljo responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Kovacevic Suljo, deducendo due motivi di impugnazione. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P.. Il ricorrente lamenta inoltre l'eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazione sul punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso