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Ordinanza — n. 35530/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35530/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEARATI AMINE (CUI 043A53E) nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Amine Zearati per tentato furto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35530/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al di là della formulazione della rubrica, evocante il vizio di cui all'art. 603, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di una mancata espressa indicazione dei motivi per i quali il giudice d'appello avrebbe ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative vertenza non amministrativa azione di nullità del brevetto facoltà di astenersi dal testimoniare asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si chiede di «riformare senza rinvio la sentenza impugnata» per non aver la Corte territoriale «indicato espressamente i motivi per i quali» ha ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore o della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEARATI AMINE (CUI 043A53E) nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Amine Zearati per tentato furto.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si chiede di «riformare senza rinvio la sentenza impugnata» per non aver la Corte territoriale «indicato espressamente i motivi per i quali» ha ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. ...».

3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis:

Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).

Al di là della formulazione della rubrica, evocante il vizio di cui all'art. 603, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di una mancata espressa indicazione dei motivi per i quali il giudice d'appello avrebbe ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen.

4. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, si vedano i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo 3). I giudici d'appello, dopo aver evidenziato l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado e i motivi d'impugnazione (pag. 4 e ss.), con motivazione non sindacata dal ricorrente hanno esplicitamente escluso il difetto di procedibilità, motivandolo in ragione dell'accertata sussistenza agli atti della querela, nonché rigettato le censure relative alla ritenuta responsabilità e al trattamento sanzionatorio, comprese circostanze attenuanti e recidiva (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis:

Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore o della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025