Ordinanza — n. 35528/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 20 settembre 2022, che aveva dichiarato Mormile Alessandro responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen., condannandolo alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1110 di multa, oltre alle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 35528/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla qualificazione della condotta ex art.624 bis cod.pen., e in ordine alla prova dell'individuazione fotografica.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mormile Alessandro nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 20 settembre 2022, che aveva dichiarato Mormile Alessandro responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen., condannandolo alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1110 di multa, oltre alle spese processuali.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla qualificazione della condotta ex art.624 bis cod.pen., e in ordine alla prova dell'individuazione fotografica.
3. Il ricorso è inammissibile. I motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3.1 In particolare, quanto alla qualificazione del fatto ex art. 624 bis cod.pen., la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione ritenendo sussistere la qualità di privata dimora della cabina del bagnino. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Antonio, Rv. 273458), evidenziato che, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Peraltro, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. La Corte ha correttamente ritenuto tale destinazione, osservando che il locale era completamente arredato e vi era anche un cucinino e un letto, e che era abitato, per tutto il periodo estivo e durante l'arco della giornata, dalla famiglia del bagnino. 3.2 Relativamente al riconoscimento dell'imputato, la Corte di merito ha fornito adeguata e logica motivazione chiarendo che l'attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria della persona del Mormile attraverso la comparazione tra le immagini estrapolate dal sistema di videoregistrazione e la fotografia del Mormile effettuata dalla PG al momento del suo fermo, non poteva essere messa in dubbio.
E' stato evidenziato che i frame della videosorveglianza mostravano una persona che ha caratteristiche fisiche altamente individualizzanti come i capelli neri, lisci e abbastanza lunghi, occhiali da sole tipo Ray Ban, un bracciale al polso destro, una maglietta rossa con una scritta ben evidente, pantaloni jeans e scarpe da ginnastica, elementi che trovavano precisa corrispondenza con la fotografia dell'imputato. Il ricorrente, in sostanza, tenta di ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere