Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming habitual theft exclusion due to lack of similarity analysis for robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address the core reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued that the lower courts did not sufficiently evaluate the similarity between the current theft and a prior robbery to establish habitual crime under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that the trial judges had already confirmed the specific recidivism and the requisite similarity of offenses, rendering the appellant's complaint irrelevant to the decision's essential logic.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it does not confront the essential reasoning of the contested judgment regarding the assessment of similarity between offenses to establish habitual crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
habitual crime exclusion specific recidivism similarity of offenses inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code dubbio circa il carattere di infrazione carenza di credibilità oggettiva indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della mancata valutazione della nnedesimezza dell'indole dei reati Commessi in relazione al caso esaminato e al reato sub iudice, al fine di verificare se, in concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni.
Art. 99, comma 1, n. 1, cod. pen.
I giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, con decisioni sul punto non sindacate dalla difesa, hanno accertato la contestata recidiva (oltre che infraquinquennale) specifica, per essere il prevenuto gravato da precedenti (quindi più d'uno) della stessa indole ex art. 99, comma 1, n.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).
art. 131-bis cod. pen
Si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDYAE MOHAMED nato il 03/01/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità di Mohamed Ndyae per tentato furto, con recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., stante l'abitualità per la commissione di più reati della stessa indole.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della mancata valutazione della nnedesimezza dell'indole dei reati Commessi in relazione al caso esaminato e al reato sub iudice, al fine di verificare se, in concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Concordando circa la medesimezza dell'indole del reato di furto di cui a una delle precedenti condanne, per il ricorrente sarebbe mancata la valutazione in oggetto con riferimento al reato di rapina, di cui ad altra precedente condanna. Ne conseguirebbe l'insussistenza del requisito dell'abitualità in quanto necessitante di almeno altri due reati della stessa indole di quello sub ludíce.

3. Il ricorso è inammissibile per la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurímis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì:

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, con decisioni sul punto non sindacate dalla difesa, hanno accertato la contestata recidiva (oltre che infraquinquennale) specifica, per essere il prevenuto gravato da precedenti (quindi più d'uno) della stessa indole ex art. 99, comma 1, n. 1, cod. pen. Medesimezza di indole che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, costituisce l'abitualità escludente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il si