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Ordinanza — n. 35523/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific legal grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Arcuni Giuseppe Antonino inadmissible for failing to meet statutory requirements for a cassation petition. The appellant argued the lower court's sentencing was illogical and lacked sufficient reasoning under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this, noting the appeal did not adequately critique the trial court's evaluation of aggravating factors or cite specific legal grounds, leaving the decision to stand.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal alleging illogical sentencing must specifically cite legal grounds and critically analyze the trial court's reasoning; generic complaints about sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review Article 133 Penal Code lack of specific legal grounds critique of trial reasoning annullamento del lodo arbitrale accertamento arbitrario dei fatti controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato itecittiRaffe35nr=er globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 133 cod.pen
e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Corte Cost., sent. N. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000)l versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arcuni Giuseppe Antonino nato a PALERMO il 27/10/1991 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 02.04.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese dell'11.04.2024, che aveva dichiarato Arcuni Giuseppe Antonino responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen., deducendo violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen. Il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza sarebbe illegittima, poiché assecondata da una motivazione manifestamente illogica e lacunosa in ordine alla determinazione della pena. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.111 motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato itecittiRaffe35nr=er globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la Corte di merito, nel quantificare la pena, ha considerato la molteplicità di furti pluriaggravati commessi in un arco di tempo ravvicinato, tutti connotati da modalità assai allarmanti (forzando le porte di ingresso e in molti casi lanciando un masso per rompere la porta di ingresso a vetri), agendo in tempo di notte e con il volto travisato e la negativa personalità dell'Arcuni, soggetto pluripregiudicato per molteplici reati contro il patrimonio;

Tki criStit1ti=135 elementi pregnanti e di evidente incisività che giustificano il trattamento sanzionatorio irrogato. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente motivato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, valorizzando i precedenti specifici a carico dello stesso ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000)l versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consi