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Ordinanza — n. 35521/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it raises new factual allegations rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it introduced new factual allegations instead of challenging legal errors. The appellant argued that the lower court failed to prove her criminal responsibility, claiming she was merely present at the scene due to a car breakdown. The court rejected this, noting that such factual disputes belong to the trial judge's exclusive domain and cannot be raised in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it deduces censure different from those admissible in the appeal stage, specifically when it attempts to substitute the appellate court's evaluation of evidence with new factual allegations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new factual allegations substitution of evidence evaluation criminal procedure code scope of cassation review annunci pubblici diritto di ottenere una decisione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277710 - 01), il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis:
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione circa la ritenuta responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualiinonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Al netto dell'inammissibilità per mera reiterazione dei motivi d'appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCA ANNA MARIA nato a PALERMO il 28/09/1979 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di Anna Maria Tasca per furto aggravato in abitazione.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione circa la ritenuta responsabilità.

3. Al netto dell'inammissibilità per mera reiterazione dei motivi d'appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis:

Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito nell'apprezzamento dei mezzi di prova. Al pari di quanto argomentato con i motivi d'appello circa la sentenza di primo grado, dunque reiterati in sede di legittimità, al ricorrente, difatti, la sentenza impugnata «non appare convincente, sotto un profilo logico-giuridico argomentativo, per essere giunta ... a conclusioni errate e avulse rispetto alle emergenze processuali, fondandosi ... su argomentazioni non condivisibili e ... suscettibili di ulteriore verifica critica».

Contrariamente a quanto ritenuto accertato con la c.d. «doppia conforme» di condanna, secondo la valutazione degli elementi probatori inammissibilmente fondante la doglianza, non sussisterebbe prova certa della responsabilità della ricorrente, ancorché rinvenuta nei pressi dell'abitazione /ocus commissi delicti in possesso della refurtiva in quanto detenuta nella propria vettura, perché ivi presente, sempre a detta della difesa, per essersi la macchina fermata a seguito di un guasto mentre era diretta presso un esercizio commerciale sito nelle vicinanze.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualiinonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Cons1iereestn