Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and reiteration of first-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Braidic Saimon inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly denied the mitigating circumstance of 'negligible damage' under Article 62 of the Penal Code, claiming a violation of procedural rules. The Court rejected this, ruling that the appeal merely reiterated arguments already examined at the first instance without identifying specific errors in the lower court's reasoning or evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined at the first instance without identifying specific errors in the lower court's reasoning or evidence evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Braidic Saimon nato a MILANO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21.01.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 10.06.2024, che aveva dichiarato Braidic Saimon responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n° 7 e 56, 624, 625 n° 2 cod.pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod.proc.pen., deducendo violazione del combinato disposto di cui agli artt. 62 n° 4 COD.PEN. e 606 lett.
b) cod.proc.pen., e comunque per manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 lett.
c) cod.proc.pen.). Il ricorrente censura il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., con un apparato motivazionale asseritamente disancorato dai criteri di proporzionalità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate dalla Corte territoriale, oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3.2 La Corte d'Appello di Milano ha adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla base del considerevole valore dell'oggetto del tentativo di sottrazione (furgone Citroen).
Il valore economico del mezzo che il ricorrente era intenzionato a sottrarre è stato correttamente ritenuto tutt'altro che irrisorio. Al contrario, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.
4) cod. pen., deve essere lievissimo, (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Occorre aggiungere che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo radicato il principio ermeneutico secondo il quale "nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima" (Cass. sez.
U n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 in tema di delitto tentato circostanziato). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ffil settembre 2025 Il Consigliere