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Ordinanza — n. 35515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to critique appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Marrocco and Di Maggio inadmissible due to a failure to adequately critique the lower court's reasoning. The appellants argued for a retrial based on alleged errors in the application of criminal law regarding their joint theft of electricity, but the court found their submissions lacked necessary legal analysis. Consequently, the court ruled that the appeals were manifestly unfounded and ordered the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a specific legal critique of the lower court's reasoning and lacks precise legal grounds justifying the challenge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legal critique failure to cite reasoning joint criminal liability theft of electricity court costs and fines procedural requirements impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Marrocco Giuseppe nato a PARTINICO il 26/02/1974 Di Maggio Antonella nato a ALCAMO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; ,udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo dell'8 marzo 2024, rideterminando la pena nei confronti di Marrocco Giuseppe e Di Maggio Antonella per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, concedend le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riducendo la sanzione a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, già ridotta per il rito abbreviato.

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con il medesimo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione in ordine al ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale in ordine alla declaratoria di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha infatti adeguatamente ricostruito i profili di responsabilità evidenziando: l'allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante riattivazione del misuratore cessato per morosità; la continuativa sottrazione di energia elettrica attraverso l'alimentazione dell'abitazione in uso agli imputati; l'imprecisato quantitativo di energia elettrica sottratta alla società erogatrice del servizio; le modalità tecniche dell'allacciamento fraudolento posto in essere in concorso tra loro dagli imputati, nel pieno godimento ed effettiva disponibilità dell'immobile alimentato illecitamente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilàiiigricorsiP,e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa