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Ordinanza — n. 35512/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of legal grounds and sufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's confirmation of a two-year prison sentence for theft. The appellant argued for a retrial based on insufficient reasoning regarding his criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower courts provided adequate legal arguments and sufficient motivation to deny the requested leniency.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already examined by the trial court or if the second-instance judgment contains sufficient and logical reasoning to reject the defendant's arguments regarding criminal liability or mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft conviction mitigating circumstances sufficient motivation Corte di Cassazione godimento dei diritti civili accesso effettivo alla giustizia caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
La decisione si pone nell'alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui per il diniego è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dobrica Mihalache Detto "gigel" (cui 01wngzu) nato in ROMANIA il 06/06/1979 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 11.12.2017, che condannava Dobrica Mihalache alla pena di anni due, mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso: carenza di motivazione, sul primo motivo di appello riguardante la penale responsabilità dell'imputato; violazione di legge, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, il secondo motivo risulta non consentito rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. 3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici di merito hanno, con motivazione logica, ricostruito i vari elementi che delineano un preciso quadro probatorio a carico dell'imputato, costituito dalle intercettazioni ambientali a bordo dell'auto, nella quale è stata riscontrata la presenza del Dobrica. In tali intercettazioni, i conversanti facevano espresso riferimento alle modalità dei furti perpetrati (fol.5). Quanto al motivo aggiunto, il giudice del merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi valutabili favorevolmente. La decisione si pone nell'alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui per il diniego è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore I