Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35511/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding prescription declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pili Claudio Piero inadmissible, rejecting his claim that the prosecution had expired. The defendant argued for a declaration of prescription, but the court found his arguments were merely reiterations of issues already properly examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded and contrary to established jurisprudence on prescription periods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on the non-declaration of prescription are inadmissible if they merely reproduce arguments already adjudicated by the court of first instance without new legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription declaration reiteration of arguments court of cassazione legal grounds requirement prova insufficiente dell'aggravamento clinico ritardo ingiustificato dell'azione penale termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Legge n. 103 del 2017
Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n.20989 del 12/12/2024
Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pili Claudio Piero nato a CABRAS il 01/01/1962 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza emessa in data 22.05.2025, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 11.09.2023, che condannava Pili Claudio Piero per il delitto di cui all'art. 186 co. 2, lett.

c) e 2 bis C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., deducendo in un unico motivo di ricorso violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte d'Appello.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, cosi come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d.

Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto (14.02.2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (11.09.2023), ets consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (22.05.2025).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il P