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Ordinanza — n. 35510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding breathalyzer calibration. The court rejected generic criticism of the lower court's findings on the discrepancy between the ticket and report numbers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a discrepancy between the breathalyzer serial number on the receipt and the official report rendered the evidence unreliable. The court rejected this as a generic criticism of the lower court's reasoning, noting the appellant failed to provide specific facts suggesting the device malfunctioned or lacked proper certification.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without providing specific legal grounds or factual data to support the request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic criticism of judgment breathalyzer calibration evidence specific legal grounds requirement procedural costs and fine danneggiamento di dati dati personali degni di particolare protezione incaricato della protezione dei dati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 379 reg. esec. cod. strada
Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.26281 del 29/05/2024
Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019
Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep.
Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019
278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dati Giuseppe nato a CAMAIORE il 19/10/1953 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 10.12.2014, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca del 27.09.2022, che condannava Dati Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 186 co. 1 e 2 lett.

c) e 186 co. 2 bis C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen., deducendo, in un unico motivo di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, con riguardo all'idoneità dell'accertamento emergente dagli atti in ordine al superamento della soglia di cui alla lettera b) dell'art. 186 C.d.S. , atteso che il numero di matricola dell'etilometro riportato sullo scontrino era differente da quello indicato in verbale.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione, così come propost4 ) non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, pertanto non specifico. 3.1.11 ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della pronuncia della Corte di appello che aveva già disatteso il gravame sul punto, precisando che la rilevata discrasia consisteva in un evidente refuso, ricavando logicamente la suddetta conclusione dalla congruenza della misurazione (per la quale non è stata contestata nessun'altra difformità tra verbale e scontrino) con le condizioni alterate dell'imputato al momento del sinistro (alito fortemente vinoso, occhi lucidi e arrossati, difficoltà di deambulazione e nell'eloquio).

Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n.26281 del 29/05/2024, Rv. 286500 — 01;

Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189). Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere il sospetto di malfunzionamento dell'apparecchio. a 2_ 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere e