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Ordinanza — n. 35507/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the appeal reason is a reproducible ground already reviewed by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Valerio Bongiorno inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude an aggravating circumstance regarding the theft of a parked vehicle, but the Court found this ground was already adequately examined and rejected by the lower judges. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant's arguments merely reproduced issues already resolved with correct legal reasoning by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are reproducible of issues already examined and decided by the court of first instance, as they do not constitute a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible ground aggravating circumstance theft of vehicle court of cassation caso poco grave riesame della domanda d'asilo violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
b) cod.proc.pen., lamentando la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n.2364 del 16/10/2024 Cc.
Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016
Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016 Ud.
Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016
270122; Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016 Ud.
Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007
269051; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bongiorno Valerio nato a LECCE il 14/09/1975 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 02.04.2025, la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14.05.2024, che condannava Bongiorno Valerio per i delitti di cui all'art. 385, 624, 625 co. 1 n. 7 e co. 2 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., lamentando la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto della costante giurisprudenza di legittimità che, in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, (AdAQ71x- sIrssist3 l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5 - n.2364 del 16/10/2024 Cc. (dep. 20/01/2025 ) Rv. 287411;

Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 2017), Rv. 270122; Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016 Ud. (dep. 2017) Rv. 269051; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud. (dep. 01/10/2007), Rv. 237286).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore II-P