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Ordinanza — n. 35506/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address substantive legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the defendant. The appellant argued for a change in crime classification, lack of general mitigating circumstances, and application of new sentencing reforms, but the court found these arguments failed to engage with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the grievances did not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Appeals must directly confront the reasoning of the lower court; grievances that merely substitute the merit judge's factual evaluation or cite non-appealed points are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal cassation procedure substantive review merit judgment legal qualification testimone a carico testimonianza della vittima obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su 4 motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
d.lgs. 150 del 2022
«Riforma Cartabia» (d.lgs. 150 del 2022) e l'omessa valutazione in merito all'applicabilità nella specie dell'art.
art. 131-bis cod. pen.
Con l'ultimo motivo si deduce invece l'omessa valutazione dell'applicabilità nella specie dell'art. 131-bis cod. pen. (non dedotta in appello) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata dal cui apparato emerge anche sul punto il sotteso iter logico-giuridico, laddove a pag.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).
art. 133 cod. pen
Il giudice d'appello si sarebbe limitato a ripetere le argomentazioni della sentenza di primo grado senza motivare in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
150 del 2022) e l'omessa valutazione in merito all'applicabilità nella specie dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Puccio
Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G.
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Messini
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Messini, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMED ARMANDO nato a FOGGIA il 04/07/1995 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di Armando Memed per il reato di furto con strappo.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su 4 motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale omesso di considerare adeguatamente le circostanze addotte dalla difesa a sostegno dell'invocata riqualificazione in delitto tentato, stanti l'inseguimento operato dalla persona offesa e il successivo arresto in flagranza (motivo primo). Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche. Il giudice d'appello si sarebbe limitato a ripetere le argomentazioni della sentenza di primo grado senza motivare in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Con i motivi terzo e quarto si deducono, rispettivamente, la violazione di legge per l'omessa sostituzione della pena con una delle pene sostitutive introdotte dalla c.d. «Riforma Cartabia» (d.lgs. 150 del 2022) e l'omessa valutazione in merito all'applicabilità nella specie dell'art. 131- bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01 si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito in merito circa la qualificazione giuridica dei fatti accertati. La Corte d'appello, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha difatti valorizzato, ai fini della ritenuta consumazione del reato in ragione dell'avvenuto impossessamento, la circostanza dell'avere la persona offesa seguito il reo in funzione recuperatoria del borsello ormai fuoriuscito dalla propria sfera di controllo e le modalità del successivo arresto: eseguito dalle forze dell'ordine in modo ritenuto del tutto casuale e quindi non all'esito di predisposizione di un servizio di polizia giudiziaria con modalità tali da escludere l'impossessamento.

Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione del principio, con il quale invece il ricorrente non si confronta con censura che, quindi, sul punto di mostra altresì manifestamente infondata, per cui il reato di furto si consuma quando il bene passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01).

5. Parimenti inammissibile è la seconda censura, con la quale il ricorrente, non confrontandosi con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, deduce l'assenza di motivazione del rigetto del motivo d'appello sindacante la ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo n. 4, anche con particolare riferimento all'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata).

Diversamente da quanto prospettato dal ricorso, la Corte territoriale, è lungi dal non aver motivato. Confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive di cui al relativo motivo d'impugnazione, i giudici di merito hanno escluso le citate attenuanti per la ritenuta insussistenza di elementi fattuali positivamente apprezzabili in tal senso, tra cui anche una particolare condotta processuale essendosi essa sostanziata solo nell'esercizio (pur legittimo) della facoltà di non rispondere e nella definizione con le forme del giudizio abbreviato. Scelta, quest'ultima, è stata ritenuta dal giudice d'appello inidonea, di per sé, a fondare un giudizio positivo ai fini delle attenuanti generiche in conformità a principio di legittimità con il quale il ricorrente non confronta il proprio dire con motivo che, pertanto, sotto tale profilo si mostra anche manifestamente infondato (ex plurimis, Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Puccio, Rv. 277271 - 01).

6. Sono infine inammissibili i motivi terzo e quarto_ 6.1. Il primo di essi deduce l'omessa sostituzione della pena con una delle pene sostitutive introdotte dalla c.d. «Riforma Cartabia» (d.lgs. 150 del 2022), non solo in termini aspecifici circa la pena sostitutiva e i relativi presupposti di fatto ma anche in assenza di deduzioni difensive in merito prospettate al giudice d'appello, per quanto emerge dalla sentenza impugnata sul punto non sindacata dal ricorrente (in merito si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G., Rv. 288314 - 01;

Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Messini, Rv. 287820 - 01). 6.2. Con l'ultimo motivo si deduce invece l'omessa valutazione dell'applicabilità nella specie dell'art. 131-bis cod. pen. (non dedotta in appello) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata dal cui apparato emerge anche sul punto il sotteso iter logico-giuridico, laddove a pag. 3 si esplicita la complessiva gravità del fatto tanto da escludere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (in tema si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01).

7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend