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Ordinanza — n. 35505/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and lack of legal basis in Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stella Alessandro inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for theft in a dwelling. The appellant argued for violation of the presumption of innocence and reformatio in peius, but the court found these arguments legally unsupported and contradictory to established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, legally unsupported, or merely a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments reformatio in peius violation presumption of innocence theft in dwelling qualification court costs and fine Italian criminal procedure asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 624-bis commi 1 e 3 cod. pen.
Quanto alla lamentata reformatio in peius, la Corte d'Appello di Bari, peraltro accogliendo motivi di appello sulla ravvisabilità del furto, ha riqualificato il fatto-reato nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis commi 1 e 3 e 625 n.2 cod.pen., senza tuttavia modificare in peius il trattamento sanzionatorio.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte Cost., sent. N. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,L00 in favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
Con sentenza emessa in data 18.09.2024, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 14.02.2023, che condannava Stella Alessandro per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 521 cod. proc. pen
L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod.
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
Corte Cost., sent. N. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,L00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Stella Alessandro nato a FOGGIA il 14/09/1996 avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 18.09.2024, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 14.02.2023, che condannava Stella Alessandro per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., ravvisando la differente ipotesi del furto in abitazione e confermando, nel resto, la pronuncia impugnata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso: violazione di legge con riguardo alla pronuncia di responsabilità, non fondata sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; manifesta illogicità della motivazione, su diversi punti della sentenza di secondo grado, ed in particolare sulla qualificazione giuridica, sulla violazione del divieto di reformatio in peius e in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto fl; prospettano deduzioni i~ontraddittorietà non emergenti dal provvedimento impugnato. Inoltre, i motivi sono manifestamente infondati, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 3.1.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, evidenziando il ritrovamento della refurtiva nella tasca dei pantaloni dello Stella e il successivo riconoscimento dei beni sottratti effettuato della persona offesa il quale aveva ben descritto il furto subito il 3 ottobre 2015 nella propria abitazione, eseguito previa effrazione dell'ingresso principale e della finestra della cucina.

Sulla qualificazione, la Corte ha ben inquadrato la condotta, riportando le dichiarazioni della persona offesa che ha descritto il furto presso la propria abitazione, dov'era stata trafugata, previa effrazione di una finestra, la refurtiva trovata in possesso dell'imputato. Allo stesso modo, al fine di ricondurre la condotta nell'ipotesi del furto, anziché in quella della ricettazione, sono stati logicamente valorizzati, il breve lasso temporale intercorso tra la sottrazione e il sequestro dei monili e del danaro rubato, nonché il ritrovamento di entrambe le tipologie di beni rubati, specialmente le banconote, non comune nella differente ipotesi di ricettazione.

L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n.31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01). Più in dettaglio, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5 - n.36157 del 30/04/2019, Rv. 277403 - 01) Nel caso in esame, dalla motivazione emerge che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza i in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data e la località e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte.

Quanto alla lamentata reformatio in peius, la Corte d'Appello di Bari, peraltro accogliendo motivi di appello sulla ravvisabilità del furto, ha riqualificato il fatto-reato nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis commi 1 e 3 e 625 n.2 cod.pen., senza tuttavia modificare in peius il trattamento sanzionatorio. Pertanto, la riqualificazione non risulta peggiorativa, essendo stata confermata l'entità della pena base irrogata in primo grado, ancorchè inferiore al minimo edittale previsto- per l'ipotesi ravvisata. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente).

Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche considerate le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, il cui certificato penale evidenzia l'iscrizione di ulteriori reati della stessa specie (due furti in abitazione) che, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, ne attestano l'abitualità. Per i medesimi motivi (azione furtiva in concorso con altra persona; immediato tentativo di ricettare la merce presso una gioielleria; fuga alla vista dei militari, abitualità nel compiere reati della stessa specie), è stata logicamente ge-i-el'èr) esclusa la particolare tenuità del fatto ai sensi del 131-bis cod.pen.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,L00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos