Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of reasoning on unrequested mitigating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance plea bargain sentence for drug offenses, arguing the lower court failed to justify its refusal to apply a specific mitigating circumstance regarding the minor nature of the facts. The court ruled that in plea bargain proceedings, the judge is legally bound to address only the legal qualification of the act and the circumstances explicitly proposed by the parties, rendering the omission of reasoning on an unrequested mitigating factor irrelevant to the appeal's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the judge must rule solely on the legal qualification of the act and the circumstances proposed by the parties; therefore, the appeal cannot challenge the lack of reasoning regarding a mitigating circumstance that was neither requested nor applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA ALESIO nato il 28/11/2000 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 195/RG 15968
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alesio Lika avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per delitti in materia di stupefacenti per omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che in tema di patteggiannento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito dell'istanza di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull' applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Rv. 254878). Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier stensora La Presidente