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Ordinanza — n. 35501/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35501/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonio Isoldi impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 10/09/2025. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo sono generici e si limitano a contestare l'apparenza della motivazione per mancata risposta agli argomenti contenuti nell'atto di appello, non indicati, citando principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e ipotizzando assertivamente il travisamento probatorio, non indicato. Anche la tesi alternativa dell'uso personale della marjuana è stata esclusa con completi e non illogici argomenti dalla sentenza impugnata (penultima pagina). 2.2. Il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto dalla complessiva lettura della sentenza emergono gli argomenti che ne hanno implicitamente escluso la sussistenza (notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, modalità di custodia suddivisa in più parti e presenza del bilancino di precisione e precedenti penali specifici), in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. 2.3.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35501/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 10/09/2025. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo sono generici e si limitano a contestare l'apparenza della motivazione per mancata risposta agli argomenti contenuti nell'atto di appello, non indicati, citando principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e ipotizzando assertivamente il travisamento probatorio, non indicato. Anche la tesi alternativa dell'uso personale della marjuana è stata esclusa con completi e non illogici argomenti dalla sentenza impugnata (penultima pagina). 2.2. Il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto dalla complessiva lettura della sentenza emergono gli argomenti che ne hanno implicitamente escluso la sussistenza (notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, modalità di custodia suddivisa in più parti e presenza del bilancino di precisione e precedenti penali specifici), in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. 2.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti abbandono del procedimento penale rinuncia alla motivazione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsPcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISOLDI ANTONIO nato a POLLA il 23/08/1978 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; I 194/ RG 15957

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Isoldi impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 10/09/2025.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo sono generici e si limitano a contestare l'apparenza della motivazione per mancata risposta agli argomenti contenuti nell'atto di appello, non indicati, citando principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e ipotizzando assertivamente il travisamento probatorio, non indicato. Anche la tesi alternativa dell'uso personale della marjuana è stata esclusa con completi e non illogici argomenti dalla sentenza impugnata (penultima pagina). 2.2. Il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto dalla complessiva lettura della sentenza emergono gli argomenti che ne hanno implicitamente escluso la sussistenza (notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, modalità di custodia suddivisa in più parti e presenza del bilancino di precisione e precedenti penali specifici), in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. 2.3.

Il terzo motivo è anch'esso generico in quanto la sentenza ha escluso l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena dando atto dei precedenti penali specifici dell'imputato.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsPcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili'ilricorsPe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier nsora La