Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to address prescription maturity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Beniamino Condoluci inadmissible, rejecting arguments regarding the crime under Article 334 of the Penal Code. The court found the first ground generic because the lower court already established facts not contested, while the second ground on prescription was manifestly unfounded for failing to assess the subsequent declaration of inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 334 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic regarding issues already examined by the trial court or if the argument on prescription does not account for procedural developments occurring after the judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDOLUCI BENIAMINO nato a AOSTA il 14/06/1971 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 189/ RG 15827
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BENIAMINO CONDOLUCI avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è generico rispetto a questioni esaminate dai giudici di merito che, con argomenti giuridicamente corretti, fondati su precisi elementi di fatto rimasti non contestati, hanno ritenuto sussistente il delitto (pag. 5); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, manifestamente infondato in quanto non valuta che l'inammissibilità del ricorso non ne consente la declaratoria intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09