Cassation court dismisses appeal for evasion as inadmissible due to non-legal grounds and genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rocco Furuli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were not permitted under the law for cassation review, as they merely repeated issues already properly addressed by the lower court regarding the subjective elements of the crime. Furthermore, the claim regarding the lack of punishability was rejected as generic because the lower court had already specified the uncontested factual elements excluding its application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as re-litigating issues already decided by the court of first instance, or if the claim of non-punishability is generic and fails to demonstrate how the specific facts exclude the statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURULI ROCCO nato il 28/01/1987 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 186/ RG 15810
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Furuli avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine ai presupposti del delitto, anche sotto il profilo soggettivo, di cui all'art. 385 cod. pen. alla luce della descrizione del fatto rimasto non contestato, come risulta a pag.2 della sentenza; ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha menzionato specificamente gli elementi di fatto, non contestati, che ne escludono l'applicazione, con argomenti giuridicamente non illogici. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera s1nsora La Presidente