Cassation court dismisses appeal against evasion conviction for inadmissible grounds already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sandro Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Bevilacqua for evasion, explicitly noting that factual elements excluding the applicability of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code were uncontested. The cassation court rejected the appeal because the arguments relied upon were already adequately examined and dismissed with sound legal reasoning by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on grounds already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 10/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 185/ RG 15796
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, richiamando proprio i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha menzionato specificamente gli elementi di fatto, non contestati, che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici alle pagg. 3 e 4. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera e1 tsora La Presidente