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Ordinanza — n. 35495/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court rejects lack of motivation claim citing uncontroverted evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35495/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Rossafi Hassan inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Hassan argued the lower court lacked motivation regarding non-punishability, but the court found the appeal generic as it ignored complete, uncontroverted evidence of drug seizures. Consequently, the appeal was rejected, and Hassan was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal limited to alleging a lack of motivation without addressing specific evidentiary gaps is inadmissible for genericity when the judgment relies on uncontroverted, convergent proof.

Parole chiave

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genericity appeal lack of motivation drug trafficking non-punishability procedural costs uncontroverted evidence Cassazione Roma motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si limita a rilevare l'assenza di motivazione in ordine alla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si limita a rilevare l'assenza di motivazione in ordine alla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSAFI HASSAN nato il 14/08/1988 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 182/ RG 15772

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rossafi Hassan impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si limita a rilevare l'assenza di motivazione in ordine alla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. a fronte di sentenza che con argomenti logici e completi si è fondata su prove convergenti ed univoche, non contestate, quali servizi di osservazioni e sequestri di stupefacente (pagg. 2 e 3).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera nsora La Presidente