Court dismisses appeal claiming resistance to public official is only passive when force is used to escape arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Lo Galbo inadmissible regarding a conviction for resistance to a public official. The lower court found that the defendant's actions involved actively using force to neutralize the officer's arrest attempt rather than merely passively opposing the act. The Court upheld this finding, ruling that any use of force to evade capture constitutes resistance regardless of the specific method employed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Resistance to a public official is established whenever a subject uses force to neutralize an official's action and evade arrest, not merely when they passively oppose the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GALBO ANTONINO nato a PALERMO il 13/02/1993 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 178/RG. 15667
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Lo Galbo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato OSSERVA Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, correttamente applicato dai Giudici di merito con riferimento alla condotta posta in essere dall'imputato, con il quale il ricorso non si confronta, che lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto costituisce resistenza a pubblico ufficiale ogni qualvolta, come nella specie, non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376). Ne consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/