Ordinanza — n. 35489/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBOUKHARI ABDERRAZAK nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 176/RG 15636 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elboukhari Abderrazak avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35489/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBOUKHARI ABDERRAZAK nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 176/RG 15636
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elboukhari Abderrazak avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera snora La President