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Ordinanza — n. 35488/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35488/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA IBRAHIM nato il 02/10/1991 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; ' n. 175/RG ~Di Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haida Ibrahim_avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35488/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 175/RG ~Di Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haida Ibrahim_avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali imputazione per reati di stupefacenti censure procedurali concussione consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haida Ibrahim_avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA IBRAHIM nato il 02/10/1991 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; ' n. 175/RG ~Di

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haida Ibrahim_avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera sora La Presiden