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Ordinanza — n. 35487/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35487/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bouda Abdelilah impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre che generico, interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello (giudicato separatamente) dimostrata, invece, dagli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 3 e 4).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35487/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre che generico, interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello (giudicato separatamente) dimostrata, invece, dagli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 3 e 4).

Parole chiave

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incapacità di discernimento dipendenza da sostanze stupefacenti procedura di ricusazione alibi disturbo dell'adattamento abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDA ABDELILAH nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 174/ RG 15631

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bouda Abdelilah impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre che generico, interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello (giudicato separatamente) dimostrata, invece, dagli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 3 e 4).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 or