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Ordinanza — n. 35486/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35486/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIETTI ANDREA nato a ROMA il 14/05/1976 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 173/ RG 15545 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Fabietti avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta inammissibile istanza di partecipazione all'udienza in quanto non consentita in questa sede; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e manifestamente infondati, oltre che riversati in fatto, volti ad ottenere il riconoscimento di scriminanti non sussistenti nella specie (artt. 52 e 54 cod. pen.) e delle quali non sono stati fornite prove circa gli stringenti presupposti, alla luce della precisa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (pagg. 3 e 4) e fondata su testimonianze convergenti che hanno offerto argomenti univoci circa la configurazione del delitto di evasione; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio alla luce degli argomenti puntuali e non contestati di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza che ha valorizzato la negativa personalità dell'imputato, la modalità della condotta avvenuta anche con lesioni ai danni delle donne aggredite nell'appartamento e il suo precedente; considerata inammissibile l'istanza finalizzata all'avvio di programma di giustizia riparativa (con allegati) in quanto la stessa non è compatibile con il giudizio di legittimità, involgendo valutazione di merito, e comunque può essere avanzata in sede esecutiva; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35486/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 52 e 54 cod. pen.) e delle quali non sono stati fornite prove circa gli stringenti presupposti, alla luce della precisa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (pagg. 3 e 4) e fondata su testimonianze convergenti che hanno offerto argomenti univoci circa la configurazione del delitto di evasione; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio alla luce degli argomenti puntuali e non contestati di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza che ha valorizzato la negativa personalità dell'imputato, la modalità della condotta avvenuta anche con lesioni ai danni delle donne aggredite nell'appartamento e il suo precedente; considerata inammissibile l'istanza finalizzata all'avvio di programma di giustizia riparativa (con allegati) in quanto la stessa non è compatibile con il giudizio di legittimità, involgendo valutazione di merito, e comunque può essere avanzata in sede esecutiva; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali riesame dell'entità pena ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIETTI ANDREA nato a ROMA il 14/05/1976 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 173/ RG 15545

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Fabietti avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta inammissibile istanza di partecipazione all'udienza in quanto non consentita in questa sede; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e manifestamente infondati, oltre che riversati in fatto, volti ad ottenere il riconoscimento di scriminanti non sussistenti nella specie (artt. 52 e 54 cod. pen.) e delle quali non sono stati fornite prove circa gli stringenti presupposti, alla luce della precisa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (pagg. 3 e 4) e fondata su testimonianze convergenti che hanno offerto argomenti univoci circa la configurazione del delitto di evasione; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio alla luce degli argomenti puntuali e non contestati di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza che ha valorizzato la negativa personalità dell'imputato, la modalità della condotta avvenuta anche con lesioni ai danni delle donne aggredite nell'appartamento e il suo precedente; considerata inammissibile l'istanza finalizzata all'avvio di programma di giustizia riparativa (con allegati) in quanto la stessa non è compatibile con il giudizio di legittimità, involgendo valutazione di merito, e comunque può essere avanzata in sede esecutiva; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sette bre 2025 La Consiglier sora La Pres