Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding recidivism calculation correction without increasing penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellate court corrected a calculation error regarding recidivism under Article 99 of the Penal Code but maintained the original sentence, thereby avoiding a violation of the prohibition against reformatio in peius. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 99, comma 4 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court corrects a calculation error regarding recidivism while leaving the final penalty unchanged, as this does not violate the principle against aggravation of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI MIRKO nato a ROMA il 13/03/2003 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 172/ RG 15540
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mirko Giuliani impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello, infatti, dopo avere dato atto dell'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, per vizio nel passaggio intermedio relativo all'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ha provveduto in modo puntuale alla sua correzione lasciando invariato l'esito e confermando quella del primo giudice tanto da non violare il divieto di "reformatio in peius".
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier nsora La Presidente