Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPasquale Maiolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIOLO PASQUALE nato a NARDODIPACE il 31/03/1961 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 171/ RG 15528
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pasquale Maiolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier sAensora La Presidente