Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Pasquale Maiolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnabilità di decisioni incidentali censure procedurali audizione o interrogatorio registrazione clandestina di conversazioni motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIOLO PASQUALE nato a NARDODIPACE il 31/03/1961 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 171/ RG 15528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pasquale Maiolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier sAensora La Presidente