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Ordinanza — n. 35483/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural timing issues regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mirko Lanni inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug offenses. The appellant argued for prescription and renewed evidence, but the court found these grounds repetitive and insufficient compared to the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or if the prescription defense is raised after the final judgment has already been issued.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug offenses conviction prescription timing Code of Criminal Procedure rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione interruzione della prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsO con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 603, comma 3, c.p.p.
in cui si è esclusa l'assoluta necessità della rinnovazione istruttoria alla luce del dettato normativo di cui all'art. 603, comma 3, cod.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Mirko [anni impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, previa esclusione della condotta partecipativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsO con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNI MIRKO nato a CASSINO il 12/10/1990 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 170/ RG 15526

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mirko [anni impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, previa esclusione della condotta partecipativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato in quanto, a fronte di ricorso inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella specie, essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 15/11/2024. Infatti, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso la sentenza impugnata a pag. 14 ha dato atto come all'udienza del 20 maggio 2024, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, la Corte di merito avesse correttamente sospeso i termini prescrizionali pere 60 giorni avendo acquisito la sentenza menzionata dal ricorso non come attività istruttoria, ma all'unico fine di verificare la sussistenza di una causa di incompatibilità del Giudice. 2.2. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo in quanto non si misura in alcun modo con i logici e completi argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pag.

17) in cui si è esclusa l'assoluta necessità della rinnovazione istruttoria alla luce del dettato normativo di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., per come interpretato dalla Corte di legittimità, proprio in ragione delle prove acquisite. 2.3. Il terzo motivo è generico e si limita a richiedere a questa Corte valutazioni alternative di elementi di fatto dei quali la Corte di appello ha fornito congrua e completa argomentazione esaminando con coretti argomenti giuridici le censure difensive in questa sede reiterate.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsO con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf ilricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am