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Ordinanza — n. 35481/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35481/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI GIUSEPPE nato a TARANTO il 17/10/1994 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 168/ RG 15489 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Porcelli avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità in quanto con argomenti apodittici si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena senza confrontarsi con nessun passaggio della puntuale ed argomentata sentenza che ha esaminato tutte le prove concludendo per la sussistenza del delitto di resistenza in adesione alla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 168/ RG 15489 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Porcelli avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità in quanto con argomenti apodittici si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena senza confrontarsi con nessun passaggio della puntuale ed argomentata sentenza che ha esaminato tutte le prove concludendo per la sussistenza del delitto di resistenza in adesione alla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate indennizzo per carcerazione preventiva azione di convalida del sequestro prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI GIUSEPPE nato a TARANTO il 17/10/1994 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 168/ RG 15489

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Porcelli avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità in quanto con argomenti apodittici si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena senza confrontarsi con nessun passaggio della puntuale ed argomentata sentenza che ha esaminato tutte le prove concludendo per la sussistenza del delitto di resistenza in adesione alla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/