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Ordinanza — n. 35479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and unfounded prescription claims regarding resistance charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground repetitive of issues already correctly resolved by lower courts regarding the absence of arbitrary official conduct. The second ground was rejected because the appellant failed to account for the qualified recidivism charge and the interruptive effect of the citation decree on prescription. Consequently, the appeal was dismissed without merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a e b c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate issues already decided by lower courts with correct legal reasoning or if the grounds for prescription are manifestly unfounded due to the existence of qualifying recidivism and interruptive acts.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments prescription interruption qualified recidivism resistance charges procedural costs Cassation review domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORATTI MARCO STEFANO nato il 26/12/1978 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 166/ RG 15472

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Stefano Coratti avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è reiterativo di questioni già esaminate dai giudici di merito che hanno escluso con argomenti giuridicamente corretti che fosse sussistente nella specie un atto arbitrario dei pubblici ufficiali a fronte della condotta pericolosa assunta da Coratti (pag. 4); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, inammissibile perché manifestamente infondato in quanto non valuta che al ricorrente è contestata la recidiva qualificata e che il decreto di citazione in appello costituisce atto interruttivo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09