Italian Court dismisses appeal on resistance charges as arguments merely reproduce merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adam Maricel inadmissible for being based on arguments that merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction for resistance, arguing against the psychological element of the crime and the denial of generic mitigating circumstances, while the court found his drunkenness irrelevant to the violent conduct. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and devoid of manifest illogic, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and non-illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM MARICEL nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 162/RG. 15456
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Adam Maricel avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento psicologico del reato, evincibile dalla ammessa condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, senza che sia consentita né un'alternativa e non dimostrata lettura dei fatti, né rilevando la condizione di ubriachezza (pag. 4 della sentenza) e risultando compiutamente motivata sia la recidiva contestata, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 4 e 5) a fronte di una pena fissata nei minimi di legge; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/