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Ordinanza — n. 35473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion as grounds were not raised in appeal or were generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground regarding the acquisition of trial statements was not raised in the act of appeal. The second ground concerning the sanctioning treatment was deemed generic and failed to demonstrate a violation since the lower court confirmed the first instance's recognition of generic mitigating circumstances equivalent to recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and timely, and generic arguments regarding sentencing do not constitute valid grounds for cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to raise grounds generic sentencing argument evasion of justice procedural costs award arretrati d'imposta aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIIS FEDERICO nato a CLES il 15/04/1955 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 160/ RG 15397

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Federico Ariis impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di evasione. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/08/2025.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, relativo all'acquisizione delle dichiarazioni tre dibattimentali e del querelante, Ornando Cetaa, non è stato posto con l'atto di appello; 2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è generico in quanto, al di là della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto dell'avvenuta esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche all'imputato dal giudice di prime cure (pag. 5), risulta la conferma della pronuncia del Tribunale che le aveva riconosciute in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata lasciandone invariato l'esito, così da non ravvisarsi alcuna violazione.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sette bre