Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for reiterative and factually non-syndicable arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Renzo Cogoni and Cristian Desogus inadmissible, upholding their convictions for drug trafficking. The appellants argued for alternative interpretations of explicit intercepts, but the court found these arguments merely repetitive and lacking specific legal comparison. The court ruled that factual evaluations regarding intercepts and sentencing were logical and non-arbitrary, thus remaining within the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when they merely reiterate arguments already fully argued by the court of appeal without providing specific, new legal comparisons or challenging factual findings that are logically derived from the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COGONI RENZO nato a CAGLIARI il 16/12/1972 DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 159/ RG 15392
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Renzo Cogoni e Cristian Desogus impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per numerosi delitti in materia di stupefacenti. Letti gli atti e la memoria difensiva del 29/08/2025.
2. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili in quanto interamente reiterativi degli stessi motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e comunque non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza. I ricorrenti propongono, in termini generici e con riferimento ad ogni imputazione, un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, il cui linguaggio non solo è in gran parte esplicito, ma non è sindacabile in questa sede perché in quanto questione di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e sottratto al giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez.
U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non mass.). La sentenza impugnata alle pagg. 47-61 ha esaminato la posizione di Cogoni e alle pagg. 64-75 quella di Desogus dando puntuale conto, per ogni imputazione, delle prove e della loro valutazione (intercettazioni e arresti) così da sviluppare argomenti non illogici ai fini di individuare la responsabilità degli imputati.
3. Anche in ordine al comune motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 la sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione valorizzando le plurime e continuative cessioni e i collegamenti con ambienti criminali capaci di fornire consistenti approvvigionamenti, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pagg. 62 e 63 per Cogoni anche la commissione durante l'affidamento in prova e pagg. 75-76 per Desogus anche i precedenti penali). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.
4. Anche il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla personalità e il crescendo criminale degli imputati (pagg. 63-64 per Cogoni e pagg. 76 e 77 per Desogus), cui i ricorsi contrappongono argomenti reiterativi e privi di specificità.
5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. til/
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliefr ten