Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation on drug possession facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully addressed by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for personal drug possession, but the court found no specific new comparison regarding the exclusion of personal use based on the defendant's history of carrying 30 doses of heroin outside the residence. Consequently, the court ruled that the lower court's complete and non-arbitrary evaluation was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it entirely reiterates arguments already fully argued by the appellate court without providing a specific and punctual comparison on the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MOES nato il 01/02/1980 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 145/ RG 15201
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gabsi Mogs impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, in ordine all'esclusione della detenzione a uso personale dello stupefacente valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 (detenzione di 30 dosi di eroina portate fuori dall'abitazione, assenza di condizione di conclamata dipendenza). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti.
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera e nsora La Presidente