Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation compared to lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Guan Yuming inadmissible for being entirely repetitive of arguments already fully addressed by the Court of Appeal of Florence. The lower court had thoroughly evaluated the defendant's habitual drug use and the specific circumstances of his drug possession, finding no need for further examination. Consequently, the court rejected the appeal without substantive review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined by the lower court without providing specific and distinct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN YUMING nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 143/ RG 15193
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Guan Yuming impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, in ordine all'esclusione della detenzione a uso personale dello stupefacente valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 (detenzione di plurime sostanze pesanti suddivise in dosi portate in un locale noto per lo spaccio e precedente arresto dell'imputato per analogo reato). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti.
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera est ra La Presidente