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Ordinanza — n. 35465/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to propose grounds in appeal and lack of specific comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, dismissing the request to requalify the drug possession charge and exclude aggravating circumstances. The appellant failed to propose the first ground in the appeal act, while the second ground was deemed generic without a specific comparison to the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required formal and substantive requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are not proposed in the appeal act or if the arguments are generic without a specific comparison to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to propose grounds generic arguments rejection drug possession conviction Code of Criminal Procedure imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsOcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 595 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5
Chuks Nwaebi impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il solo delitto di detenzione di stupefacenti del 27/3/2017, riqualificandolo ai sensi dell'art. 73, comma 5, con esclusione anche della circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 5, con esclusione anche della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsOcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWAEBI CHUKS nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 137/ RG 15149

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chuks Nwaebi impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il solo delitto di detenzione di stupefacenti del 27/3/2017, riqualificandolo ai sensi dell'art. 73, comma 5, con esclusione anche della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non risulta proposto con l'atto di appello, come risulta anche da pagina cinque della sentenza impugnata, e comunque la condotta di detenzione contestata all'imputato risulta espressamente dal capo di imputazione. 2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e ad esso la Corte di appello ha fornito congrua e completa argomentazione a pag. 5, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di ricorso inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella specie, essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 09/05/2024.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsOcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inarnmissibilf i ricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera tensora La President