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Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Filippini e Carmela Formisano impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza. Il ricorso è stato presentato personalmente dagli imputati in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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difesa d'ufficio legittimazione a ricorrere rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale requisito della firma autografa facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/06/1976 FORMISANO CARMELA nato a TORRE DEL GRECO 11 10/08/1990 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 95/ RG 14873

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Filippini e Carmela Formisano impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza.

2. Il ricorso è stato presentato personalmente dagli imputati in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consig estensora La Presidente