Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Filippini e Carmela Formisano impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza. Il ricorso è stato presentato personalmente dagli imputati in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35459/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/06/1976 FORMISANO CARMELA nato a TORRE DEL GRECO 11 10/08/1990 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 95/ RG 14873
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Filippini e Carmela Formisano impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza.
2. Il ricorso è stato presentato personalmente dagli imputati in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consig estensora La Presidente