Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds lacking specific comparison with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated the grounds already fully argued by the Court of Appeal. The appellant claimed a lack of proof regarding the consummation of the drug trafficking offense, relying on intercepted conversations and arrest records. The court rejected this as it offered no specific comparison with the lower court's detailed reasoning, violating the requirement for distinct arguments in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grounds already fully examined by the court of first instance without providing a specific and distinct comparison with the lower court's reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE CLEMENTE nato a NAPOLI il 25/01/1992 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 94/ RG 14871
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Clemente Palese impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la consumazione del delitto contestato dimostrata, invece, dalle conversazioni dal linguaggio esplicito intercettate e da quanto risultante dal verbale di arresto, elementi convergenti e tali da dimostrare la conclusione dell'accordo per l'acquisto di stupefacente che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 5 e 6).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera esJftIara La Presidente