Italian Court dismisses appeal on resistance charges as lower court correctly rejected non-prosecution plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had correctly rejected the plea of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code because the specific circumstances of the resistance offense did not permit its application at the time. The court affirmed that the appellant's actions, including opening the garage to allow over ten people to obstruct police operations, constituted a punishable offense warranting the imposed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The plea of non-prosecution is inadmissible when the specific circumstances of the offense preclude its application, and appeals based on merely reproducing already rejected arguments are dismissed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALTAGIRONE JONATAN CLAUDIO nato a ERICE il 15/03/1990 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 67/RG. 14715
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonatan Claudio Caltagitne avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento oggettivo e soggetitvo del reato, evincibile dalle minacce rivolte agli operanti, dall'apertura del garage per consentire l'ingresso di un numero superiore a 10 persone affinché ostacolassero le operazioni di polizia in corso; dal divincolamento al momento in cui era stato bloccato (pagg. 5 e 6 della sentenza) e risultando compiutamente motivata sia l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto il delitto contestato all'epoca del fatto non ne consentiva l'applicazione (pag.
7) sia il trattamento sanzionatorio che ha tenuto puntualmente conto del concreto disvalore del fatto e delle modalità della condotta oltre che dei precedenti penali specifici dell'imputato tali da giustificare la sussistenza della recidiva contestata e la quantificazione della pena nei termini indicati (pagg. 7 e 8); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i