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Ordinanza — n. 35453/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific arguments against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Privitera Giuseppe inadmissible due to its generic nature and lack of concrete arguments. The appellant challenged the lower court's sentence for resistance, claiming it failed to quantify the penalty at the statutory minimum. The court rejected this because the first-instance judgment applied a slightly higher sanction, explicitly motivated by the gravity of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on a single, generic, and non-specific ground, such as contesting the lack of minimum sentencing quantification without providing concrete elements, especially when the original sentence was motivated by the gravity of the conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing minimum quantification resistance crime Court of Cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRI VITERA GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/01/1989 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; • 57/ RG 14681

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Privitera Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e aspecifico, quale la contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale senza addurre alcun elemento concreto, a fronte di una sentenza che ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo motivandola proprio per la gravità della condotta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/